Art. 11 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Riconoscimento degli enti
[2]1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
