Art. 12 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Modalita' per il riconoscimento
[2]1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficienza e assistenza. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 10. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
