[1]Modalita' per il riconoscimento

[2]1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficienza e assistenza. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 10. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-uii-art12 · fonte su Normattiva