Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~intesa-art2 · fonte su Normattiva