Art. 29
1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia. 2. Non puo' comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari. 3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e sanitaria e' garantito il diritto di liberta' religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
