1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. 2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri. 4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. 5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art2 · fonte su Normattiva