1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attivita' connesse sono determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. 2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo e' trascritto nei registri immobiliari. 3. Tale vincolo puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunita' competente e l'autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art28 · fonte su Normattiva