1. Alle seguenti festivita' religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

  • a)Capodanno (Rosh Hashana'), primo e secondo giorno;
  • b)Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
  • c)Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
  • d)Festa della Legge (Simhat Tora');
  • e)Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
  • f)Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
  • g)Digiuno del 9 di Av. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festivita' cadenti nell'anno solare successivo e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art5 · fonte su Normattiva