Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Art. 9 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Festività

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Il Venerdi' Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni. 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita' di cui al comma l sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art9 · fonte su Normattiva