1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei e' assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorita' governative competenti. I militari ebrei hanno diritto di partecipare nei giorni e nelle ore fissati, alle attivita' di culto che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attivita' di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga piu' vicina. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunita' competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art8 · fonte su Normattiva