Art. 9
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
