1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunita' competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art9 · fonte su Normattiva