Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana
Art. 1 — Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana
I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
