Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art21 · fonte su Normattiva