Art. 21 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
