Art. 2 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI)
[1]Liberta' religiosa
[2]1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
