[1]Liberta' religiosa

[2]1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-ubi-art2 · fonte su Normattiva