Art. 12 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Istituzione di scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
