Art. 21 — Trasferimenti di beni
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonche' gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
