Alle minori entrate derivati dell'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art34 · fonte su Normattiva