A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e cio' sia direttamente sia attraverso le Comunita' ad essa collegate. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunita' rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art27 · fonte su Normattiva