Art. 28 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo, deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
