Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo, deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art28 · fonte su Normattiva