La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, gli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunita' ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative mobilita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art26 · fonte su Normattiva