Art. 7 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Istruzione scolastica ortodossa
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
