Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Art. 7 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Istruzione scolastica ortodossa

1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art7 · fonte su Normattiva