Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Art. 14 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della «Chiesa», nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della «Chiesa». 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della «Chiesa» responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della «Chiesa» possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della «Chiesa». 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla «Chiesa» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art14 · fonte su Normattiva