Art. 13 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese. 3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
