Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della Chiesa. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio. Lo Stato prende atto che le attivita' di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~art15 · fonte su Normattiva