Art. 22 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa», incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
