Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~art23 · fonte su Normattiva