Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~art13 · fonte su Normattiva