Art. 6 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Esercizio della libertà religiosa
1. L'appartenenza alle forze annate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
