Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Art. 8 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Assistenza spirituale ai ricoverati

1. I ministri di culto e i missionari della «Chiesa» possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla «Chiesa» o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art8 · fonte su Normattiva