Art. 5 (Allegato)
[1]Assistenza spirituale ai detenuti
[2]1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorita' competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni. 3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
