[1]Assistenza spirituale ai ricoverati

[2]1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art4 · fonte su Normattiva