Art. 4 (Allegato)
[1]Assistenza spirituale ai ricoverati
[2]1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
