La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale. La Repubblica garantisce, altresi', la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~art3 · fonte su Normattiva