Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Art. 2 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Autonomia della «Chiesa»

1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della «Chiesa» liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della «Chiesa», degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale. 3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della «Chiesa» in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art2 · fonte su Normattiva