Art. 21 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Colportori
1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la liberta' di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. 2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
