Art. 22 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Emittenti radiotelevisive
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita' associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita' di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di emittenti, in conformita' alla disciplina del settore.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
