Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 23 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa Apostolica in Italia, dagli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa Apostolica in Italia.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art23 · fonte su Normattiva