Art. 27 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite
1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24, e ne diffonde adeguata informazione. 2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:
- a)il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
- b)l'ammontare complessivo delle somme, di cui all'articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
- c)gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 24. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
