Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 27 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24, e ne diffonde adeguata informazione. 2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

  • a)il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
  • b)l'ammontare complessivo delle somme, di cui all'articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
  • c)gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 24. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art27 · fonte su Normattiva