Art. 23 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII)
[1]Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite
[2]1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UII ne diffonde adeguata informazione. 2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
- a)il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
- b)l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
- c)gli interventi operati per altre finalita' previste dagli articoli 19 e 20. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
