Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 28 — Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

  • a)il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
  • b)l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
  • c)gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 25. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art28 · fonte su Normattiva