Art. 31 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. 3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
