Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 30 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa Apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art30 · fonte su Normattiva