Art. 8 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
