Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art14 · fonte su Normattiva