Art. 7 (Allegato)
[1]Istruzione scolastica ortodossa
[2]1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
