La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art8 · fonte su Normattiva