Art. 8 — Istruzione scolastica ortodossa
La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
