Art. 13 — Emittenti radiotelevisive
Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
