Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~art23 · fonte su Normattiva