Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. L'Arcidiocesi provvede, altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~art22 · fonte su Normattiva