Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Art. 12 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia)

Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime. Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-art12 · fonte su Normattiva