Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 15:

  • a)Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione di Torlupara;
  • b)Istituto evangelico Eben-ezer", con sede in Corato;
  • c)Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art14 · fonte su Normattiva