Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuo delle ADI e gestiti dalle medesime. Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art13 · fonte su Normattiva